LecceWeb come pagina iniziale
  Segnala LecceWeb ad un amico

LA STORIA DEL DIRITTO D'AUTORE. Notizie Salento, ovvero il salotto di Lecceweb.it: notizie dal mondo.

Home Mailing Dialettario Vacanze Salento Comuni del Salento Ricette leccesi
Alloggi Salento Last-minute Shopping Eventi Salento Cinema a Lecce Foto del Salento
Community

Entra anche tu a far
parte della comunità
virtuale di LecceWeb:
registrati qui


Sondaggio
La crisi economica avrà effetto sulle vostre vacanze?

• No, alle vacanze non rinuncio
• Si, cambierò meta per risparmiare
• Si, ridurrò la vacanza di qualche giorno
• Si, per colpa della crisi non partirò
• Non vado in vacanza già da qualche anno

Esprimi il tuo voto
Sondaggi precedenti

Eventi Salento

Cinema a Lecce
Gli eventi nel Salento
Ricerca evento
Inserisci evento
Prendi Box eventi

 
Vacanze Salento
Vacanze Salento

Agriturismo
Albergo
Bed & Breakfast
Case vacanza
Residence
Tutti gli alloggi
Ricerca avanzata

 

Interactive

Invia una cartolina
Foto Salento
Fondi desktop
Salva schermo
Toolbar LecceWeb
Bottone LecceWeb
Segnala LecceWeb

Rubriche

Risate on-line
Lo sapevi che...

 
 
Sei in: Home > Salotto > Giustizia > Leggi notizia
Divisore

LA STORIA DEL DIRITTO D'AUTORE

Giustizia - Scritto da Lecceweb - 19-02-2004

Non è certo antica la storia giuridica del diritto d’autore. Ed è una storia intimamente legata all’invenzione della stampa e alla possibilità di riprodurre su vasta scala le opere letterarie.

Certamente antica è invece l’innata tendenza dell’uomo ad appropriarsi di idee e concetti altrui. Già Seneca, nell’antica Roma, notava come il libraio Doro parlasse dei libri di Cicerone come se fossero suoi. Ma sottolineava come sia il libraio sia coloro che attribuivano i libri a Cicerone fossero nel giusto.

Le parole di Seneca ci introducono ad una prima distinzione fondamentale tra il diritto di proprietà immateriale (corpus mysticum), e il possesso materiale del bene (corpus mechanicum), ossia tra il diritto dell'autore di un brano musicale, di un manoscritto, di un quadro o di una statua, e il diritto di chi possiede materialmente questi beni.

Ma per incontrare il primo provvedimento giuridicamente dobbiamo approdare a Venezia sul finire del XV secolo. Qui il diritto d’autore è affrontato sotto forma di privilegio di stampa concesso agli editori e stampatori. Solo in seguito sempre nella Serenissima il lavoro creativo, lo studio e la fatica necessari per concepire un’opera saranno riconosciuti all’autore che avrà dunque la facoltà decidere se la propria creazione possa essere pubblicata o meno.

Bisogna arrivare al 1709 in Inghilterra per trovare qualcosa di diverso dal sistema dei privilegi. Lo Statuto della Regina Anna introduce per la prima volta il termine copyright, il diritto alla copia. Nel 1790 gli Stati Uniti emanano la propria legge federale per arrivare alle leggi francesi post rivoluzione del 1791 e del 1793 che ricinoscono definitivamente la proprietà letteraria e artistica.

Il primo documento giuridico rintracciabile in Italia risale al 1799 ad opera del governo rivoluzionario piemontese. Del 1801 è invece la legge della Repubblica Cisalpina molto più ampia e completa. Ma dato il periodo di forte frammentazione territoriale della penisola ogni provvedimento dei piccoli stati italiani era del tutto inutile. Solo nel 1840 Toscana, Stato Sardo e Austria stipulano una convenzione per proteggere in modo coordinato il diritto d’autore.

Ma la prima vera legge dello Stato italiano è del 1865, quindi dopo l’unificazione, per arrivare al testo unico del 19 settembre 1881 n. 1012 che rimarrà in vigore fino al 1926. Dopo una serie di sostituzioni poco convincenti si arriverà al 1941 quando verrà approvata la legge 22 aprile 1941 n. 633, con il regolamento del 18 giugno 1942 n. 1369 che opportunamente modificata e integrata nel corso degli anni è tuttora la legge in vigore. Nel Codice Civile del 1942 ci sono gli articoli 2575-2583 dedicati alla materia.
Con l’avvento dei nuovi mezzi di comunicazione, e nuovi strumenti che facilitano enormente la riproduzione di testi, immagini, suoni, video la legge ha dovuto passare attraverso corpose revisioni che l’hanno resa più complessa anche per accogliere le direttive della Comunità Europea. Ad esempio sono state inasprite le pene per coloro che possiedono o commerciano opere dell'ingegno contraffatte in modo da contrastare la pirateria.

Nessun accenno esplicito invece nella nostra Costituzione. Tuttavia negli articoli 2, 4, 9, 21, 33, 35 si riferimento a principi generali quali i diritti inviolabili dell’uomo, la libertà di espressione, dell’arte e della scienza e la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni che sono il fondamento per il diritto d’autore nel senso che la creazione di un’opera d’ingegno è considerata come una forma di espressione del lavoro intellettuale.

Infine il problema dell’esistenza di un diritto internazionale venne affrontato per la prima volta nella “Unione per la protezione delle opere letterarie e artistiche” sottoscritta a Berna nel 1886 la cui ultima revisione è del 1971. Del 1952 è invece la “Convenzione Universale del Diritto d'Autore” firmata a Ginevra e in vigore dal 1955. A Roma, nel 1961 venne firmato il trattato che protegge i diritti degli esecutori, interpreti e produttori fonografici.

Torna indietro
 
 
Salento
Il Salento: storia,
arte e cultura della
terra tra i due mari


In provincia
Informazioni utili
sui comuni della
provincia di Lecce.
Informazioni
informazioni lecce

Amministraz. Comunale
Università di Lecce
Numeri utili
Farmacie
Radio e Tv locali
Scuole pubbliche
Uffici pubblici


Link utili
Siti del Salento
Comune di Lecce
Lecce Calcio
Meteo in Italia
Treni Italia
Alitalia
 
 
 


Cartina Salento | Pubblicità | Supportaci | Partner | Dicono di noi | Disclaimar | Privacy | Contattaci | Siti amici | Sitemap

© 2007-08 copyright www.lecceweb.it, salento - vacanze lecce, vacanze salento - Tutti i diritti riservati
E' vietata la riproduzione anche parziale - LecceWeb.it non è responsabile dei siti collegati
Lecceweb S.a.s. - Partita IVA 04064590757