I MATRIMONI MISTI
Giustizia - Scritto da Lecceweb - 15-10-2003
“La famiglia è fondata sul matrimonio”, almeno secondo l’ articolo 29 della Costituzione Italiana, indipendentemente dalla nazionalità dei suoi membri. Tralasciando il perché non siano regolamentate ancora le famiglie di fatto, andiamo a vedere quale sia l’iter e le difficoltà che invece si incontrano quando si decide di sposare una persona non italiana.
Il matrimonio dello straniero in Italia è possibile, indipendentemente dal fatto che questi sia o meno titolare di un permesso di soggiorno. Ma devono essere rispettate le norme del codice civile, che prevedono che lo straniero presenti all'Ufficiale di Stato Civile, il nulla osta al matrimonio, rilasciato da un'autorità competente del suo paese d'origine, per esempio il Consolato. Ma non sempre è facile ottenere questo documento. Le donne cittadine di un paese islamico, per esempio se intendono sposare un non musulmano non possono ottenerlo. Questo non vale per gli uomini islamici. Stesso discorso per i rifugiati politici. In tali casi è possibile ricorrere al Tribunale Civile, il quale , se riscontra che il nulla osta è stato negato per ragioni contrarie all'ordine pubblico italiano può ordinare all'Ufficiale di stato Civile di procedere comunque al matrimonio che sarà valido solo in Italia.
Quando il partner straniero non ha il permesso di soggiorno, la legge italiana prevede la concessione di un permesso di soggiorno speciale per motivi familiari a beneficio del coniuge straniero e dei parenti fino al quarto grado a condizione che sia dimostrata la convivenza con un cittadino italiano. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente di usufruire dell’assistenza medica, di iscriversi a corsi di studio e formazione professionale, alle liste di collocamento, e di svolgere attività lavorative. Può beneficiare del permesso di soggiorno per motivi familiari anche il genitore straniero di un figlio minore italiano, anche se non coniugato con l'altro genitore cittadino italiano.
Il coniuge straniero già in Italia ha il diritto al ricongiungimento familiare. Se l'altro genitore da il suo consenso possono trasferirsi in Italia i figli minori a carico, i genitori a carico e i parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione italiana. Perché si possa effettuare il ricongiungimento bisogna dimostrare di avere un alloggio idoneo e un reddito adeguato.
A seguito del matrimonio il coniuge straniero può richiedere la cittadinanza italiana dopo sei mesi se residente in Italia o dopo tre anni se residente all'estero. La cittadinanza viene concessa se non risultano gravi condanne in Italia o all'estero e se non sussistono comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. |