CAUTELA PER IL MARCHIO DI FORMA
Giustizia - Scritto da Lecceweb - 27-09-2002
Il marchio, quale segno distintivo di un'impresa o di un prodotto, può essere costituito, oltre che da parole, disegni, suoni o colori, anche dalla forma di un prodotto, a condizione che quest'ultima non costituisca la forma essenziale del prodotto stesso. In questo senso si è pronunciata anche la Corte di Giustizia a seguito del rinvio operato dalla Court of Appeal del Regno Unito. Con l'ordinanza del 5 maggio 1999, infatti, la Court of Appeal Civil Division, ha sollevato di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea il caso della Koninklijke Philips Electronics NV che nel 1985 aveva depositato un marchio consistente nella rappresentazione grafica della parte superiore di un rasoio dalla stessa ideato nel 1966, costituita da tre testine circolari a lame rotanti, disposte a forma di triangolo equilatero.
La concorrente Remington Consumer Products Ltd, nel 1995 aveva iniziato la produzione e la commercializzazione nel Regno Unito di un rasoio avente una configurazione molto simile al rasoio della Philips, che aveva provveduto a citare in giudizio la Remington per violazione dei diritti sul marchio. Ma la High Court of Justice ha dichiarato nullo il segno perchè privo di carattere distintivo. Contro tale decisione, la Philips si è appellata alla Court of Appeal Civil Division, la quale ha sospeso il procedimento e ha sottoposto il caso alla Corte di Giustizia dato che veniva messa in discussione la direttiva europea sui marchi d'impresa.
La Corte europea è intervenuta nella causa Philips-Remington in modo tale da giustificare l'immissione sul mercato da parte della società convenuta di un rasoio avente la stessa forma registrata dalla ricorrente Philips come marchio. La sentenza interviene a tutela del mondo industriale dato che una diversa conclusione potrebbe produrre l'effetto di consentire alle imprese, tramite la registrazione di un marchio, di prorogare all'infinito i diritti sui propri prodotti aventi un contenuto "tecnico", di fatto venendo meno ai principi in materia di diritto industriale per i quali ogni privativa deve essere limitata nel tempo per non ostacolare lo sviluppo della tecnica e favorire il progresso scientifico e culturale. |